Abi e Mef: dal 30 aprile solo assegni non trasferibili

M.S.

Dal 30 aprile le banche italiane rilasceranno solo carnet di assegni non trasferibili.

Per chi vorrà continuare ad utilizzare assegni in forma libera, che non riportino la dicitura “non trasferibile”, basterà presentare una richiesta scritta presso la propria banca e pagare un’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno, destinata dalla banca alle casse dello Stato.

I ‘cheque liberi’ dovranno portare per ogni girata l’indicazione del codice fiscale di chi l’effettua, per non esser dichiarati nulli e non riscuotibili, e potranno essere utilizzati solo per importi inferiori i 5.000 euro.

Le nuove regole anti-riciclaggio sono state specificate in una guida redatta dall’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, e il MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, presto diffusa in tutte le banche.

Ma che ne sarà dei vecchi libretti di assegni non ancora utilizzati?

Nessuna preoccupazione, chi ancora ne possiede potrà continuare ad usarli anche dopo il 30 aprile, purchè venga indicata obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità su ognuno degli assegni rimasti oppure venga pagato il bollo, previsto per gli assegni liberi, e rispettato il limite massimo di 5.000 euro.

Anche per i libretti al portatore la soglia fissata dalle nuove disposizioni non deve superare i 5.000 euro; i libretti esistenti con saldi superiori dovranno essere estinti o condotti al nuovo limite, prelevando l’eccedenza entro e non oltre comunque il 30 giugno 2009.

Ma cosa succederà se le norme non dovessero essere rispettate?

Dal 30 aprile l’utilizzo scorretto degli assegni potrà comportare sanzioni amministrative dall’1% al 40% dell’importo trasferito; nel caso,  invece, dei libretti al portatore non ‘a regime’ entro giugno 2009 la banca segnalerà la violazione al Tesoro che emanerà sanzioni dal 10% al 20% del saldo stesso.