Fabris, nuove pene per i reati stradali

Massimo Scambelluri

La parola d’ordine è tolleranza zero per chi si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza. Questo è quanto emerso nella conferenza stampa in cui stamattina il presidente del gruppo parlamentare Popolari Udeur, Mauro Fabris, alla presenza del ministro dei trasporti Alessandro Bianchi, ha illustrato la proposta di legge sulle nuove pene per i reati stradali. La proposta prevede una modifica degli articoli 186 e 187 del codice della strada trasformando l’illecito penale per chi provoca incidenti sotto effetto di stupefacenti o in stato di ebbrezza, da contravvenzione a delitto. In tal modo ci si dovrà quindi attenere alle norme prescritte dal codice penale e non più alle norme del codice della strada, con relativo adeguamento delle sanzioni: multa da 5.000 a 20.000 euro e reclusione fino a due anni, sospensione della patente da uno a tre anni, fermo amministrativo del veicolo per 120 giorni. La proposta prevede la condanna per dolo eventuale per chiunque cagioni la morte o il ferimento di una persona essendosi messo alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, in quanto consapevole delle probabili conseguenze di questo suo comportamento. La reclusione prevista è da sette a venti anni per l’omicidio, da uno a tre anni per le lesioni non gravi, da due a cinque anni per lesioni gravi e da cinque a otto anni per quelle gravissime. Nella proposta Fabris è previsto che questi delitti siano sempre punibili d’ufficio, diversamente da quanto avviene attualmente per le lesioni personali colpose. Qualora il testo presentato venga approvato ci sarà l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso di incidente stradale mortale verificatosi in violazione degli art. 186 e 187 del codice della strada (articolo 380 del codice di procedura penale). La proposta prevede, inoltre, l’applicazione dell’articolo 384 del codice di procedura penale sia nel caso di omicidio che in quello di lesioni personali gravissime commessi dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Tale articolo prevede il fermo per l’indiziato di delitto, cosa attualmente possibile esclusivamente nel caso di omicidio colposo plurimo o di omicidio colposo in concorso con lesioni personali colpose.