Lavoro: il decreto legge “Poletti” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

redazione

l Decreto Legge "Poletti" per favorire il rilancio dell’occupazione – annunciato in Consiglio dei Ministeri lo scorso 12 marzo – è stato pubblicato giovedì 20 marzo in GU e, contestualmente, è stato trasmesso per la conversione in legge alla Camera ed assegnato in sede referente alla XI Commissione Lavoro, che avvierà l’esame nel corso di questa settimana. 

Il Decreto introduce innovazioni significative alle regole del mercato del lavoro che ne eliminano alcune rigidità. In particolare da segnalare le innovazioni alla disciplina del contratto a termine, che, nella sua versione finale, riprende molte delle proposte che Confindustria ha presentato nelle scorse settimane al Ministro del Lavoro.

Infatti, fino ad oggi, la disciplina sul contratto di lavoro a termine consentiva l’interruzione per ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, salvo alcune eccezioni per cui l’indicazione di una delle causali non era necessaria.

Con il Decreto Legge “Poletti” si abroga il sistema delle causali e si pone soltanto il limite massimo di 36 mesi di durata del rapporto, limite che può essere raggiunto anche con otto proroghe – anziché una, fermo restando che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa definita nel contratto iniziale.

Contestualmente, la stessa disciplina dell’”acausalità” generalizzata viene estesa, come richiesto da Confindustria, anche al contratto di somministrazione di lavoro a termine.

Unitamente a questo apprezzabile ampliamento delle possibilità di instaurare contratti a termine e contratti di somministrazione di lavoro a termine, viene, introdotto  un limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo.

A seguito delle segnalazioni di Confindustria, il limite del 20% non si applica – come invece inizialmente ipotizzato – in una serie di ipotesi tra le quali le più rilevanti sono: le attività stagionali, le fasi di avvio di nuove attività, i contratti sottoscritti per ragioni sostitutive. Parimenti è stata invece introdotta la possibilità che questo limite sia modificato solo dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e non dagli altri livelli di contrattazione.

Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono, comunque, stipulare un contratto a termine. 

Sull’apprendistato, le misure introdotte semplificano l’attuale normativa. In particolare, l’assunzione di nuovi apprendisti non sarà più condizionata alla prosecuzione del rapporto di lavoro di almeno il 50% di precedenti apprendisti e non si prevede più l’obbligo di redigere il piano formativo individuale per iscritto, misura molto utile per le piccole imprese. Inoltre, nel caso dell’apprendistato professionalizzante, viene resa facoltativa la formazione di base e trasversale (erogata dalle Regioni); mentre in quello di 1° livello viene introdotta una riduzione del costo dell’apprendista modulata sulla base delle ore di formazione, il cui compenso è corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo svolto a tal fine.

Il provvedimento prevede anche la completa “informatizzazione” del DURC, la cui attuazione pratica è demandata ad un decreto attuativo da emanarsi entro 60 gg.