Trasporto merci pericolose, arriva il Testo Unico Ue

Adria Pocek

Per concorrere alla semplificazione e razionalizzazione delle norme comunitarie, il Consiglio Ue ha riunito in un Testo Unico le normative comunitarie che attuano le regole internazionali trasporto delle merci pericolose, ovvero: l’Adr, per il trasporto su strada, il Rid relativo al trasporto per ferrovia, e l’Adn sul trasporto per via navigabile, applicati a livello comunitario mediante le direttive 94/55/Ce, 96/49/Ce, 96/35/Ce, 2000/18/Ce.  All’origine dell’iniziativa della Commissione, c’è l’opportunità di aggiornare e razionalizzare il quadro normativo comunitario attuativo delle regole internazionali in materia di trasporto internazionale delle merci pericolose soprattutto in vista dell’ entrata in vigore entro il 2009 dell’Accordo europeo relativo al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili.  Le norme europee in materia costituiscono una derivazione di accordi internazionali fondati su raccomandazioni delle Nazioni Unite, accordi che hanno trovato attuazione mediante tre distinti provvedimenti: Adr, Rid e Adn. In attuazione a questi sono stati poi emanati dall’Ue diversi provvedimenti, ossia: la direttiva 94/55/Ce (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada); la direttiva 96/49/Ce (trasporto di merci pericolose per ferrovia); la direttiva 96/35/Ce (designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose); la direttiva 2000/18/Ce (prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose).  La direttiva proposta oggi concordemente dal Consiglio Ue intende riunire in un unico provvedimento le tre direttive 94/55/Ce, 96/49/Ce, 96/35/Ce, 2000/18/Ce abrogandole. E mira ad allargare il campo di applicazione della normativa al trasporto di merci pericolose per via fluviale, attuando con compiutezza le prescrizioni Adn. La nuova direttiva abrogherà inoltre le decisioni 2005/263/Ce e 2005/180/Ce relative al regime delle deroghe, e l’articolo 6 della direttiva 82/714/Cee sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.