Trasporto merci pericolose

redazione

Sono definite merci pericolose le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato dall’accordo, ovvero sottoposto a particolari condizioni, dall’ADR (acronimo del francese “Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, ovvero l’accordo europeo, siglato a Ginevra il 1957, che regola il trasporto di merci pericolose, dettando disposizioni normative in merito a imballaggio, fissaggio del carico e contrassegno). L’Accordo è entrato in vigore a gennaio del 1968 ed è soggetto ad aggiornamento con cadenza biennale, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in materia.

Una merce è considerata pericolosa quando può causare danni alle persone alle cose e all’ambiente,  compromettere la sicurezza del trasporto, a seguito di danni al veicolo che la trasporta o in caso di perdita del carico.

In relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolo, le merci pericolose sono raggruppate in 13 classi di pericolo (il GPL appartiene alla classe 2 – Gas, i diluenti alla classe 3 – liquidi infiammabili). La classificazione delle merci pericolose, nonché la loro rispondenza a quanto prescritto dall’ADR, rientra nella responsabilità del produttore e, ai fini del trasporto, del mittente. Un’ulteriore caratterizzazione è costituita da due indici detti, rispettivamente, codice di classificazione (indica il tipo di pericolo: asfissiante, corrosivo, infiammabile ecc.) e gruppo di imballaggio (indica il grado di pericolo della sostanza a cui corrispondono esigenze di imballo di severità decrescente dal grado I al grado III). Ogni sostanza è, poi, identificata con un numero a 4 cifre detto numero ONU che va riportato sugli imballaggi e nel documento di trasporto.

Le merci pericolose possono essere trasportate su strada in colli, alla rinfusa, in cisterna, in container, utilizzando veicoli e loro complessi che presentano determinate caratteristiche e che rispondono a:

  • prescrizioni generali relative agli equipaggi, all’equipaggiamento e all’esercizio dei veicoli nonché alla documentazione che deve trovarsi a bordo del veicolo;
  • prescrizioni supplementari relative al trasporto di singole classi o di materie particolari.

In linea generale, fatte salve alcune eccezioni, è vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità e con veicoli con più di un rimorchio o semirimorchio.

I veicoli utilizzati nel trasporto di merci pericolose su strada non richiedono speciali approvazioni o autorizzazioni, salvo il rispetto  delle disposizioni generali di circolazione (es. la revisione). Tuttavia, i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose in cisterna o al trasporto di esplosivi in colli devono ottenere un certificato di approvazione che attesta la conformità del veicolo alle prescrizioni ADR (da 9.2 a 9.7) relative, ad esempio, a equipaggiamento elettrico, dispositivi di frenatura, limitatore di velocità, dispositivi antincendio, e la rispondenza alle prescrizioni generali di sicurezza secondo la regolamentazione del Paese d’origine. È rilasciato dagli UMC a seguito di specifica visita e prova (collaudo) ed è sottoposto a rinnovo con cadenza annuale.

Ogni veicolo che trasporta merci pericolose deve essere dotato di un equipaggiamento speciale, che comprende segnali di avvertimento pieghevoli arancioni, casco, occhiali protettivi e due estintori.

Tutti i conducenti di mezzi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso di un certificato per il trasporto di merci pericolose, il cosiddetto “patentino ADR”. Il certificato ha una validità di cinque anni e scade automaticamente se non viene rinnovato prima della data di scadenza. Per il rinnovo è necessario che il conducente segua un corso di aggiornamento.