Vigilanza privata: più facile l’uso di impianti audiovisivi

redazione

Il Ministero del Lavoro, su sollecitazione anche dell’ASSIV, ha diramato una circolare con la quale introduce elementi di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall’art. 4, 1° e 2° comma della Legge n. 300/1970.

La necessità di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi era stata sollevata in occasione del seminario tecnico, organizzato dall’ASSIV nei mesi scorsi, dedicato all’impatto della normativa sulla privacy sull’operatività degli Istituti di vigilanza privata. Il Segretario generale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel suo intervento aveva suggerito all’Associazione un coinvolgimento del Ministero del Lavoro attraverso la presentazione di un quesito che è stato presentato nei giorni successivi al seminario.

La circolare, in premessa, evidenzia che l’attività di rilascio delle autorizzazioni, in assenza di specifiche indicazioni operative, si è consolidata nel tempo in una prassi operativa che prevede un sopralluogo da parte degli Ispettori delle DTL (direzione territoriale del lavoro) per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato, prassi che il Ministero del Lavoro ritiene non più attuabile.

Sulla base di questa premessa il Ministero del Lavoro, al fine di uniformare il comportamento degli uffici territoriali, elenca gli elementi condizionanti da inserire nel provvedimento autorizzatorio.

La circolare specifica anche che riguardo alcune attività economiche (ad esempio: ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc), in quanto attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro, l’utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta sia un fattore deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti. Pertanto, al fine del rilascio dell’autorizzazione da parte della DTL, in questi casi non necessita l’accertamento tecnico preventivo dei luoghi.