Danno biologico per i reduci

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I militari reduci dalle missioni nell’ex Jugoslavia e colpiti dalla sindrome dei Balcani hanno diritto al riconoscimento e alla liquidazione del danno biologico, anche indipendentemente dall’eventuale "equo indennizzo" già ricevuto dal ministero. Lo ha stabilito il Tar Campania (Settima sezione, sentenza 17232/2010) accogliendo il ricorso di un soldato impiegato in tre missioni, tra il 2000 e il 2002, e che al ritorno era stato colpito da una forma tumorale alla tiroide. Inizialmente il ministero della Difesa aveva respinto anche la domanda per l’equo indennizzo – opponendo la decorrenza dei termini – ma una volta innescato il ricorso l’amministrazione si era "autodeterminata" per il riconoscimento della "causa di servizio", liquidata in circa 9.500 euro. Il militare però si è rivolto al Tar per vedersi riconosciuto anche il diritto al risarcimento per danno biologico, considerato l’elevato numero di colleghi malati (circa 600 reduci secondo gli atti processuali) e l’oramai assodato nesso di causalità tra l’impiego nei Balcani e la malattia, dovuta all’esposizione senza precauzioni all’uranio impoverito. Secondo il Tar la materia è di competenza dello stesso giudice amministrativo – e non del giudice ordinario per responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile – proprio perché il ministero/datore di lavoro non aveva adottato le misure «necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (articolo 2087 del codice civile). E sempre a giudizio del Tar l’azione per il risarcimento da danno biologico (che è una «lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile a prescindere dalla capacità di reddito del danneggiato») è del tutto cumulabile con la pretesa all’equo indennizzo; quest’ultima infatti è una concessione discrezionale dell’amministrazione e non ha una relazione diretta con il danno. Quanto alla determinazione del risarcimento, invece, nel caso specifico le parti dovranno tenere conto dell’invalidità del 20% già certificata dal consulente tecnico d’ufficio nel procedimento, ma per la liquidazione non potranno prescindere dalle tabelle di riferimento del tribunale civile di Milano.