Sembrerebbe uno dei tanti sequestri di droga che le fiamme gialle, praticamente ogni giorno, effettuano su tutto il territorio nazionale; ma quello operato oggi dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, però, si distingue dagli altri perché condotto all’interno di un esercizio commerciale il quale – pur operando la propria particolare attività sulla base di quanto previsto dalla legge 242/16 – di sostanze stupefacenti vere e proprie non dovrebbe assolutamente averne tra i propri banchi.
È questo il riassunto dell’operazione condotta dalla GDF pescarese all’interno di un “canapa store”, ovvero in uno di quei negozi che pongono in vendita derivati della canapa.
Durante i controlli che le fiamme gialle stanno eseguendo nell’ambito di un programma operativo rivolto alla sicurezza dei giovanissimi, e che non riguarda solo i traffici di sostanze stupefacenti, i militari sono dunque acceduti nel negozio in questione, sito nel centro-città, dove hanno proceduto ad alcuni riscontri sui derivati della canapa venduti all’interno rinvenendovi oltre 400 confezioni contenenti infiorescenze della citata pianta dal peso complessivo superiore al chilogrammo.
La sorpresa però scaturiva proprio dagli esami speditivi eseguiti sul prodotto, con oltre la metà delle confezioni risultanti contenere valori di principio attivo (THC) superiori ai limiti consentiti dalla specifica normativa, dunque stupefacente illegale a tutti gli effetti.
Sulla base di quanto emerso da questi primi controlli, i finanzieri hanno altresì scoperto l’esistenza di un magazzino in uso allo stesso esercizio commerciale ove poi sono chiaramente acceduti per un ulteriore controllo scovando al suo interno circa 34 kg. di hashish confezionata in panetti da 1 e 2 kg., nonché altri 2 kg. di marijuana con materiale occorrente per il suo confezionamento.
L’attività si concludeva così con il sequestro di tutto lo stupefacente rinvenuto nonché con la denuncia dei due gestori del negozio, dei quali uno veniva peraltro tratto in arresto.
Sulla particolare materia, per la quale rischia di ingenerarsi della confusione, la Guardia di Finanza ricorda che la legge 242/16 è invece molto chiara prevedendo che le infiorescenze poste in vendita non debbano risultare idonee all’azione psicotropa o stupefacente, e che l’uso improprio di questi prodotti (per combustione o comunque per uso voluttuario o ricreazionale) possa pregiudicare, modificare o comunque alterare l’aspetto neuropsichico dell’utilizzatore.