Immigrazione, nuove regole per protezione internazionale

Paola Fusco

Cambiano le regole su rifugiati e ricongiungimenti familiari. Entrano infatti in vigore il 5 novembre due decreti legislativi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre, che modificano la disciplina per gli stranieri che presentano domanda di protezione internazionale e per le riunioni familiari. Il decreto legislativo 159/2008 prevede che lo straniero che chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, ma non lo ottiene in sede amministrativa, potrà essere espulso prima dell’eventuale ricorso in Tribunale; fino alla decisione della Commissione, potrà circolare solo in un luogo di residenza stabilito dal Prefetto, avrà l’obbligo di comparire di persona davanti alla Commissione e, se presenterà domanda di asilo dopo aver subito un’espulsione, sarà trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (Cie). Saranno rigettate le domande manifestamente infondate e carenti di presupposti per la concessione. Immediata l’espulsione, con accompagnamento alla frontiera, per chi si è visto rifiutare la protezione dalla Commissione. Lo straniero potrà chiedere al Prefetto l’autorizzazione a restare in Italia per gravi motivi personali o di salute o, se rimpatriato, presentare ricorso tramite la rappresentanza diplomatica italiana. Il decreto legislativo 160/2008 prevede misure più severe sui ricongiungimenti familiari. Il diritto spetterà: al coniuge maggiorenne non legalmente separato, ai figli minori non coniugati, con il consenso dell’altro genitore, ai figli maggiorenni a carico, se invalidi totali, ai genitori a carico (ovvero ultrasessantacinquenni), se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute. L’esame del Dna, a spese degli interessati, potrà sanare la carenza di documentazione o chiarire i dubbi sui legami di parentela. Per ogni parente occorrerà la disponibilità di un reddito lecito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessario un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo. Per i genitori ultrasessantacinquenni sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Infine l’attesa per il nulla osta passa da 90 a 180 giorni.