Legge marziale per i mercenari

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Un nuovo codice militare è contenuto nel ddl all’esame del governo e presto in discussione in Parlamento. Il testo si compone di quattro articoli riferiti specificatamente alle missioni all’estero e consentirà di colmare una lacuna nell’ordinamento nazionale soprattutto per quanto riguarda i reati definiti come crimini di guerra. L’ordinamento costituisce una prima tappa di una riforma più ampia e vuole raccogliere le istanze sollevate dai procuratori militari. Il disegno di legge delega al governo la predisposizione del codice penale in base alle esigenze definite per ogni singola missione. Gli articoli sono il frutto del lavoro di un gruppo di lavoro ampio, al quale hanno partecipato gli esperti dell’Ufficio legislativo della Difesa, della Guardia di Finanza e delle quattro forze armate oltre a magistrati militari e a professori universitari. Il nuovo codice prende spunto dal tipo di missioni alle quali sono chiamate le truppe italiane in questi anni. Tiene conto delle normative in ambito Nato, Onu e dell’Unione europea. I punti caratterizzanti di questa nuova disciplina sono la salvaguardia del personale impegnato nelle operazioni «fuori area» e il rispetto dei diritti umani. Così vengono introdotti nel nuovo codice articoli che stabiliscono i limiti delle operazioni e vengono stabiliti reati e pene per coloro dovessero compiere violenze contro i civili. E vengono definiti nel dettaglio tutti gli aspetti che rientrano in questo genere di crimini, così come stabiliti dallo Statuto della Corte penale internazionale ratificato dall’Italia nel 1999. Sono così inseriti come reati la distruzione dei beni di civili, i bombardamenti di villaggi o abitazioni che non hanno importanza di obiettivi militari. Inserito anche il reato di «strupro etnico». Specificati e puniti le torture e altri crimini a cui possono essere sottoposti prigionieri o civili. Così sono stati previsti come reati l’incendio e la distruzione di luoghi di culto, il maltrattamento di naufraghi, l’uso delle armi da fuoco contro le ambulanze. Viene altresì prevista una norma che prevede «la non punibilità del militare che, nel corso di missione militare all’estero, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente emanati, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per la necessità delle operazioni militari». Pur non facendo specifico riferimento ai «contractors», nel Ddl sul nuovo codice, è prevista una norma che prevede l’applicabilità dello stesso a «soggetti» al seguito dei contingenti e sottoposti a disciplina militare. Tra le situazioni previste ci sono anche i reati commessi «in alto mare» contro mezzi italiani. Una norma necessaria per gestire il fenomeno della pirateria e riuscire a porla sotto la giurisdizione italiana. La competenza per i reati commessi all’estero è attribuita al Tribunale militare di Roma e a quello ordinario per i delitti di competenza. La pena potrà essere espiata, a discrezione del condannato, nei carceri civili in alternativa agli istituti di pena militari.