Polizia esentata dal cartellino di riconoscimento

Massimo Scambelluri
Niente cartellino di riconoscimento con nome e cognome per personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia così come per magistrati, avvocati dello Stato, professori
universitari. E’ quanto specifica una circolare firmata dal ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, per ricordare che dallo scorso 15 febbraio, in base a quanto disposto dall’articolo 69 del
decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione), "i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a
rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro". Da questo obbligo è escluso il personale individuato da
ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, "in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al
personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città e autonomie locali". La norma, si legge in una nota, è immediatamente operativa (non solo per le Amministrazioni centrali ma anche per le Regioni e gli Enti locali), persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e riguarda tutti i dipendenti pubblici "contrattualizzati". "Per attività di contatto con il pubblico – ricorda Brunetta – si intendono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di
un’utenza indistinta. Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l’ individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall’ufficio relazioni con il
pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Rimane in ogni caso salva la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del
personale anche se non preposto ad attività che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali". In base alla norma, l’identificazione del dipendente avviene mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe
da apporre presso la postazione di lavoro.