Novità per il porto d’armi

Ines De Robertis

Sono rilevanti le novità introdotte con il ddl varato dal Governo su proposta del ministro dell’Interno Giuliano Amato in materia di porto e detenzione di armi.
Due, in sintesi, le principali:
1- introduzione del nulla osta alla detenzione delle armi, che si aggiunge al vigente nulla osta previsto per l’acquisto dell’arma
2- il requisito dell’idoneità psicofisica (con verifica periodica) e della capacità tecnica al maneggio dell’arma anche per chi voglia semplicemente detenerla.

Con il disegno di legge vengono modificati alcuni punti del testo unico n.773 del 1931. – viene vietata la vendita o la cessione di armi comuni a privati senza il nulla osta all’acquisto e alla detenzione;
– vengono rideterminate le sanzioni come l’arresto e l’ammenda per chi aliena le armi, sia per l’acquirente che per il cessionario;
– è il Questore l’autorità che rilascia il nulla osta, che in nessun caso può essere rilasciato a minori;
– il nulla osta abilita all’acquisto dell’arma, che deve avvenire entro due mesi dalla data del rilascio. Se l’acquisto non avviene nei termini la richiesta va rinnovata;
– il nulla osta all’acquisto è valido per il trasporto oltre che, come in precedenza, nel proprio domicilio, anche, in caso di comprovato bisogno, all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale;
– non è richiesto il nulla osta per i titolari di porto d’armi, di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico;
– non è richiesto il nulla osta per i titolari di licenza di porto d’armi sportivo, per tiro a volo o per l’esercizio dell’attività venatoria esclusivamente per quanto riguarda l’acquisto e il trasporto delle armi specificamente destinate a queste attività.

La possibilità di rifiutare da parte del Questore la concessione della licenza di porto d’armi è stato esteso a coloro che abbiano ricevuto genericamente qualsiasi tipo di condanna o che siano non diano garanzie di buona condotta e quindi non vengano ritenuti sufficientemente affidabili per garantire che non vengano commessi abusi nell’uso delle stesse. La licenza continua a poter essere rifiutata alle persone condannate per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, per reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l’ordine pubblico, o condannate per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi.
Sul versante dell’idoneità psicofisica viene istituita una verifica triennale per i titolari di licenza di porto d’armi per uso venatorio e di tiro a volo. Nell’ipotesi di perdita dell’idoneità psicofisica verranno adottati provvedimenti inibitori presupponendo un possibile abuso da parte del soggetto che abbia perso i fondamentali requisiti pure per la semplice detenzione.
Il questore ha la facoltà di rilasciare il nulla osta anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l’impiego dell’arma.
Per coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualsiasi specie, acquisite legalmente ma non denunciate, e’ prevista la non punibilità a condizione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni e, comunque, prima dell’accertamento del reato, provvedano a denunciarne la detenzione all’ufficio di polizia o comando dei carabinieri, competenti per territorio oppure cedano le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle.