L’attività di telesorveglianza si esplica nel gestire a distanza segnali di allarme relativi a beni mobili o immobili allo scopo di promuovere l’intervento delle guardie giurate. E’ quanto ha ribadito il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito dell’ASSIV in merito ad aspetti riguardanti l’applicazione del D.M. n. 269/2010.Il Ministero dell’Interno ha poi sottolineato che alle apparecchiature che gestiscono i segnali di allarme devono essere destinate esclusivamente guardie giurate in quanto, come osservato dal Consiglio di Stato sin dal 1976 (cfr. parere nr. 1362 del 16.1.76), l’attività posta in essere assume le caratteristiche tipiche della vigilanza privata e, quindi, conseguentemente, necessita della relativa autorizzazione e gli operatori devono essere in possesso del decreto di guardia particolare giurata.L’altro aspetto oggetto del quesito riguarda l’attività di portierato-reception. Su questo punto il Ministero dell’Interno ha richiamato il punto 3.B.1 dell’Allegato D del D.M. n. 269/2010 precisando la differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata. In particolare, il Ministero ha chiarito che già a partire dal contratto stipulato deve emergere che i compiti affidati ai portieri consistono esclusivamente in quella mera vigilanza passiva che anche la giurisprudenza ritiene tipica dell’attività di portierato. Non a caso, infatti, il D.M. n. 269 prevede che in orario notturno e, comunque al di fuori dell’orario di apertura al pubblico, la vigilanza è affidata alle guardie giurate.Il Ministero dell’Interno ha concluso ricordando che l’esercizio delle attività di telesorveglianza e portierato-reception in difetto di autorizzazione è punito ai sensi dell’art. 140 del T.U.L.P.S. e ai sensi dell’art. 110 del c.p. per la fattispecie del concorso di persone nel reato, quando ne ricorrono le circostanze previste dal codice penale.
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Forze di Polizia Vigilanza Privata: chiarimenti dal Ministero nella telesorveglianza e portierato